Obblighi

Smaltimento toner

OBBLIGHI DI LEGGE

Dovete smaltire toner e non sapete come fare?

Ecco alcune informazioni sugli obblighi che riguardano lo smaltimento dei toner che potrebbero essere utili.

Le cartucce utilizzate in un’attività economica al termine del loro ciclo d’uso sono definite “rifiuti speciali” e devono essere avviati alla rigenerazione, al recupero o allo smaltimento a cura e onere del produttore del rifiuto. E’ bene specificare che non si tratta di “rifiuti speciali assimilabili agli urbani”.

Una volta che un bene viene classificato come rifiuto occorrerà individuarne il produttore e/o il detentore, ovvero il soggetto su cui il legislatore fa ricadere gli obblighi inerenti la gestione dello stesso previsti dalla normativa ambientale o testo unico ambientale (TUA).

Il produttore del rifiuto è colui che, proprietario del toner,  lo sostituisce in prima persona collocando il vecchio toner nell’ecobox oppure il manutentore che effettivamente eserciterà l’azione di sostituzione del toner. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Il detentore del rifiuto è colui che, producendo il rifiuto, lo conserva nella sua azienda dopo la sostituzione nell’ecobox oppure il manutentore che una volta prodotto il rifiuto in occasione dell’attività di manutenzione lo deve tassativamente allontanare dal cliente sotto la propria custodia.

Nel caso in cui il produttore coincide con il detentore, l’obbligo è di dotarsi di un EcoBox (in cui devono essere messi solo rifiuti che rientrano in quella categoria) e effettuare lo smaltimento attraverso aziende specializzate e registrate presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali che rilasciano il F.I.R.

Nel caso in cui il produttore del rifiuto è colui che effettua esecutivamente la manutenzione(non chi utilizza nei propri uffici il toner di stampa) e sostituisce il toner esausto portandoselo via diventerà  produttore, giuridicamente parlando, producendosi i rifiuti direttamente dalla sua attività. E’ fondamentale che lo stesso dimostri di esercitare attività di manutenzione veramente e non fittiziamente. Egli stesso ne diventerà anche il detentore.

Bisogna però fare chiarezza in ordine all’applicabilità della gestione in deroga. La gestione tramite manutenzione è applicabile a condizione che:

  1. vi sia un regolare contratto di manutenzione tra il manutentore ed il soggetto committente;
  2. nel contratto di manutenzione sia precisato che:
      • gli interventi di manutenzione siano eseguiti esclusivamente da tecnici  incaricati dall’impresa di manutenzione;
      • la gestione dei rifiuti dell’attività di manutenzione prodotti nell’ambito dello stesso sia a carico del manutentore;
  3. i rifiuti dell’attività di manutenzione non vengano lasciati in stoccaggio temporaneo presso il cliente ( a meno che il cliente non sia in possesso di un’autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti conto terzi.

E’ importante sottolineare che il produttore del rifiuto e il detentore del rifiuto hanno gli stessi obblighi e le stesse responsabilità.

Se il manutentore non allontana, dopo la manutenzione, il rifiuto dal cliente perde la sua funzione confondendosi nelle mansioni del mero raccoglitore di rifiuti e vi sarà deposito temporaneo presso il cliente. Spesso il cliente non è a conoscenza del grave rischio in cui incorre come detentore di rifiuti di terzi. Questa condizione è incompatibile con la gestione in deroga, con la manutenzione.

Fate attenzione agli inganni, chi vi deresponsabilizza come produttore vi responsabilizza come detentore!