Nel formulario devono essere indicati, almeno, i seguenti dati:
– dati identificativi del produttore e del detentore (anche se coincidono);
– dati identificativi del trasportatore;
– origine, tipologia e quantità del rifiuto;
– modalità di trasporto, data e percorso dell’instradamento;
– dati identificativi del destinatario;
– tipologia di impianto di destinazione.
Relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti.
All’atto del ritiro viene correttamente compilato e rilasciato il Formulario Identificativo dei Rifiuti, unico documento fiscale che attesta il corretto e legale smaltimento dei rifiuti speciali.
Il F.I.R. è la garanzia che le “Partite IVA” che hanno effettuato lo smaltimento del rifiuto speciale sono in regola e sul F.I.R. sono citati tutti i numeri di autorizzazione.
Deve essere compilato in quattro copie:
1° copia. Viene rilasciata al produttore al momento dell’inizio del trasporto;
2° copia. Resta al trasportatore;
3° copia. E’ destinata al centro di recupero;
4° copia. Il centro di recupero annota e certifica su questa copia la quantità del rifiuto accettato. Questa copia attesterà l’avvenuta presa in carico da parte del centro di conferimento dei rifiuti speciali e verrà spedita al produttore entro 90 giorni. Bisogna conservarlo per almeno 5 anni.
Da questo momento in poi il produttore non avrà più alcuna responsabilità né civile né penale sui propri rifiuti speciali.