Smaltire rifiuti speciali come toner e cartucce per stampanti richiede un iter particolare.
La normativa introdotta nel 2006 con il decreto legge 152/2006 ha disciplinato in maniera dettagliata tutti gli obblighi in capo al produttore dei rifiuti speciali, i soggetti a cui affidarsi e le eventuali sanzioni in caso di violazione della normativa.
Seppure non pericolosi, la normativa in oggetto ha classificato i toner e le cartucce come rifiuti speciali ed è obbligatoria e applicabile a tutti i possessori di partita IVA.
Il decreto legge 152/2006 dice che il produttore del rifiuto è colui che sostituisce il toner o la cartuccia esausta e ha la responsabilità del rifiuto stesso. Ha l’obbligo di smaltire correttamente i rifiuti prodotti e di dimostrare l’avvenuto smaltimento.
Il detentore è il produttore dei rifiuti o la persona fisica e giuridica che ne è in possesso, colui che detiene i rifiuti nei propri luoghi di lavoro o che fanno capo a lui.
Le aziende hanno la facoltà di raggruppare toner e cartucce vuote presso la propria sede, raccogliendoli all’interno di appositi contenitori, ecobox, per un periodo limite di 18 mesi, oltre i quali scattano gli obblighi di smaltimento secondo le procedure stabilite dalla legge (Art. 183 comma 1 lett. M) del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 22 Ottobre 2008).
Il decreto legge 152/2006 dice che la responsabilità dell’intero inter di smaltimento ricade sempre in capo al produttore del rifiuto, fino a quando quest’ultimo non riceverà la quarta ed ultima copia del formulario firmato dall’azienda iscritta all’Albo Nazione Gestori Ambientali a cui è stato affidato il servizio di smaltimento. Il Formulario Identificativo dei Rifiuti, unico documento fiscale che attesta il corretto e legale smaltimento dei rifiuti speciali, riporta analiticamente la tipologia di rifiuti..
Solo all’avvenuto conferimento del rifiuto e con la presa in carico del Centro, che rappresenta l’ultimo anello della catena, il produttore del rifiuto può dirsi completamente esonerato da qualsiasi responsabilità e in regola in termini di legge.
Il F.I.R. è la garanzia che le “Partite IVA” che hanno effettuato lo smaltimento del rifiuto speciale sono in regola e sul F.I.R. sono citati tutti i numeri di autorizzazione.
Deve essere conservato per almeno cinque anni.
Decreto legge 152 del 2006 | Normativa CE 3 maggio 2000, n. 532. | Decreto legge 22 del 1997